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5/07/2010
- Pubblicata in Gu la “Comunitaria 2009”
Entra in vigore il 10 luglio 2010 la legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata sulla Gu del 25 giugno scorso, che concede tempo fino al 30 giugno 2010 per le comunicazioni “Raee” da parte dei produttori di apparecchiature elettriche.
Sono tante le novità “ambientali” stabilite dalla legge 96/2010 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”, approvata con forte ritardo sui tempi dettati dalla legge “guida” 11/2005 (ampiamente modificata dalla stessa “Comunitaria”).
Oltre alle nuove disposizioni in materia di Raee (scade il 30 giugno 2010 il termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni richieste al registro nazionale), in materia di gestione dei rifiuti si segnalano novità per le attività di recupero, i rifiuti delle attività estrattive e i veicoli fuori uso.
Tra le numerose deleghe ambientali, spicca quella finalizzata al recepimento della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente, che dovrà essere attuata entro la fine dell’anno.
documenti di riferimento
Area Normativa / Disposizioni trasversali / Normativa Vigente
Legge 4 giugno 2010, n. 96
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
Area Normativa / Rifiuti / Commenti e Sintesi
Produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e gestione dei relativi rifiuti, cosa prevede il Dlgs 151/2005
Area Normativa / Disposizioni trasversali / Commenti e Sintesi
Le disposizioni ambientali della legge "Comunitaria 2009"
Tratto da sito Reteambiente |
24/06/2010
- Scadenze Giugno 2010
Le principali scadenze ambientali segnalate dal calendario di giugno 2010 sono relative a:
-ACQUE
Campionamento acque di balneazione
Comunicazione annuale sulla qualità
-ARIA
Comunicazione annuale sulla qualità
Emissioni dei Gic
Tenore di zolfo dei combustibili
-CAMBIAMENTI CLIMATICI
Relazione sul mercato delle quote di emissione
-DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE
Bonifiche d'interesse nazionale
-RIFIUTI
Adeguamento ecopiazzole
Presentazione Mud 2010
Relazione annuale inceneritori
-RUMORE
Inquinamento acustico negli aeroporti
-SOSTANZE PERICOLOSE
Comunicazione Cfc
Comunicazione Halons
Mappatura amianto
Monitoraggio dell'ozono
Presentazione Mud 2010
Riferimenti normativi
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
— Articolo 189, comma 3
Dpcm 27 aprile 2010
Dl 20 maggio 2010, n. 72
Adempimento
Entro mercoledì 30 giugno 2010 — termine ultimo prorogato dal Dl 72/2010 — i soggetti obbligati devono presentare alla Camere di commercio territorialmente competenti il Modello unico ambientale (Mud) istituito dalla legge 70/1994, relativo alla quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti.
Emissioni dei grandi impianti di combustione (Gic)
Riferimenti normativi
Dlgs 26 ottobre 2001, n. 416
— articolo 1
Adempimento
Entro mercoledì 30 giugno 2010 i gestori dei grandi impianti di combustione devono versare la seconda rata trimestrale di acconto della tassa sulle emissioni di SO2 e NOx, istituita dall'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997.
In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti si applica l’indennità di mora e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta (fermi restando i principi generali stabiliti dal Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie”. )
Per ogni altra inosservanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549 (come prevista dall’articolo 50 del Tu approvato con Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504).
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21/06/2010
- RAEE: PER LO SMALTIMENTO ELETTRODOMESTICI CI PENSA IL NEGOZIANTE
I rifiuti elettrici ed elettronici più o meno ingombranti hanno le ore contate. Ad agevolare il loro smaltimento dal 18 giugno parte l'"Uno contro Uno".
Un meccanismo semplicissimo: se si vuole sostituire il vecchio televisore, pc, monitor, frigorifero o altro, a partire dal 18 giugno basterà recarsi presso un qualsiasi negozio, centro assistenza o di installazione per chiederne il ritiro gratuito, dietro l'acquisto di uno nuovo. Una sorta di rottamazione, che per la prima volta introduce l'obbligo per le aziende produttrici a organizzare e gestire un sistema per il riciclo dei prodotti immessi nel mercato e giunti fuori uso (in sostanza, l'obbligo al ritiro). Il decreto non è altro che l'attuazione del decreto legislativo 151 del 2005, che ha subito vari stop per accogliere le indicazioni di alcune direttive dell'Unione Europea.
Secondo l'annuale rapporto del Centro di Coordinamento Raee - il consorzio che riunisce i 15 sistemi collettivi e che per legge si occupa della gestione, della raccolta e dello smaltimento di questo genere di rifiuti - nel 2009 la quantità di materiale smaltito ammonta a oltre 193mila tonnellate, tra televisori e i monitor (57,9 milioni di chilogrammi), frigoriferi (56,9 milioni di chili), piccoli elettrodomestici (30,8 kg) e sorgenti luminose (652.000 kg). Un bel salto triplo rispetto alle 65mila tonnellate raccolte nel 2008, con un giro di affari lievitato fino a 71milioni di euro.
Diverse le misure al vaglio per rafforzare la rete di centri di raccolta comunali (oggi solo il 34% dei comuni dispone di un centro di raccolta sul suo territorio). Insieme all'Anci, il Cc Raee, ad esempio, ha già varato un bando pubblico da 2,5 milioni per la costruzione o l'adeguamento dei centri di raccolta.
Fonte:
ErmesAmbiente
Ambiente.it
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21/06/2010
- Compost, per essere tale deve anche "maturare"
Non può essere sussunto nella definizione di compost un prodotto ottenuto solo a seguito della biossidazione attraverso la prima parte del processo aeobico di decomposizione della sostanza organica.
Per aversi vero e proprio compost, così come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera t), Dlgs 152/2006 è infatti necessaria anche la fase della cd. maturazione ossia quella fase che porta alla produzione di acqua, anidride carbonica e calore: così afferma il Tar Lombardia nella sentenza 30 aprile 2010, n. 1634.
La circostanza che in un impianto sia presente una linea di trattamento biologico utilizzata per la rimozione della sostanza organica, non è quindi sufficiente per definire tale impianto come impianto di compostaggio.
documenti di riferimento
Speciali
1) SPECIALE Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006)
Area Normativa / Rifiuti / Giurisprudenza
Sentenza Tar Lombardia 30 aprile 2010, n. 1634
Rete Ambiente |
17/02/2010
- Mud 2010 e Sistri: mentre si mormora di proroghe mancano regole chiare e, come sempre, l’Italia dei rifiuti annaspa
Mud 2010: quale modello?
Forse, in molti, ricorderanno che
da alcuni anni il Mud doveva essere redatto in base al Dpcm 24 dicembre 2002 (come rettificato dal Dpcm 22 dicembre 2004);
tale Dpcm 24 dicembre 2002 è stato sostituito dal Dpcm 2 dicembre 2008;
l’articolo 5, comma 2-quinquies, Dl 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” disponeva la proroga per l’utilizzo del “vecchio” Mud per la dichiarazione 2009, con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2008 e lo faceva nei seguenti termini: “2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni.”.
Quindi, è oltremodo chiaro e incontestabile che, allo stato attuale della legislazione, il “vecchio” Mud per la dichiarazione da rendersi entro il 30 aprile 2010 non può essere utilizzato. A meno che, non venga concessa una proroga (come — ad oggi — appare probabile ma di cui — ad oggi — non c’è traccia). Tale proroga non è stata proposta nel Ddl di conversione del Dl 194/2009 (cd. “milleproroghe”), anche se sarebbe stata la sede più opportuna.
Sicuramente, a molti non sarà sfuggito che (stante l’entrata in vigore del Dm 17 dicembre 2009 relativo al Sistri) il 30 aprile 2010 dovrebbe essere l’ultimo appuntamento con la dichiarazione Mud per i soggetti obbligati ad aderire al Sistri medesimo.
Infatti, il Sistri acquisisce i dati in tempo reale giorno per giorno.
Tuttavia, da più fonti (anche istituzionali) -come era fin troppo ovvio prevedere, stante la complessità e la non completezza della disciplina — si apprende di una possibile proroga dell’entrata a regime del Sistri.
Date e termini non sono ancora noti, tuttavia, non può non essere evidente che:
se il Mud “vecchio” viene prorogato per quest’anno (come sembra possible)
se il Sistri viene prorogato (come sembra possibile)
lo stesso problema (Mud vecchio/Mud nuovo) si avrà anche l’anno prossimo.
Quindi, sarebbe oltremodo opportuno che se il Legislatore cambia le “regole del gioco”, deve contestualmente prevedere (e armonizzare) le ricadute operative del cambiamento. Si spera, dunque, che tutto questo sia chiaro al Legislatore e che la formulazione delle proroghe sia improntata ad un disegno complessivo e meditato, a testimonianza che chi scrive possiede una ingegneria di sistema.
Il Mud e il Sistri
Si ritiene sia ormai sufficientemente chiaro a tutti che
— per i soggetti obbligati al Sistri (Dm 17 novembre 2009) la violazione di cui all’articolo 258, comma 1, Dlgs 152/2006 e relativa al Mud deve ritenersi tacitamente abrogata poiché l’impresa o l’ente non sono più obbligati a tenere la condotta ivi descritta a decorrere dalla data di operatività del Sistri per le varie categorie. Però, poiché il non esatto adempimento di tale condotta integra gli estremi di un illecito amministrativo, vale il principio dell'assoggettamento della condotta alla legge del tempo in cui la stessa si è verificata.
Pertanto, la tacita abrogazione non fa venir meno la punibilità per i fatti commessi prima dell’entrata a regime del Sistri per i singoli soggetti. A tali fatti si continua ad applicare la sanzione prevista dal citato articolo 258, comma 1, Dlgs 152/2006;
— per i soggetti non obbligati al Sistri, ma solo invitati ad aderirvi facoltativamente (articolo 1, comma 4, Dm 17 dicembre 2009), il problema non si pone poiché si tratta dei categorie già in precedenza escluse dall’obbligo di Mud e quindi, anche da quello dei registri.
Precisato quanto sopra, il 30 aprile 2010 sarà necessario:
compilare e spedire il Mud alle Cccia;
adempiere a tale condotta compilatoria usando il Dpcm 2 dicembre 2008 (a meno di una proroga dell’ultima ora). L’utilizzo di un modello non conforme si ritiene possa integrare gli estremi della omessa comunicazione
Se si dovesse utilizzare il nuovo Mud (Dpcm 2 dicembre 2008) tutti i soggetti obbligati dovranno studiare come applicare tale nuovo modello anche se esso sarà applicato (forse) per l’ultima volta. Sono tutti attentissimi al Sistri, ma nessuno si preoccupa di questo dato, nonostante il Dpcm 2 dicembre 2008 sia di tutt’altro che facile leggibilità e applicazione e nonostante le sanzioni Mud si applichino ancora, come si è più sopra detto e argomentato.
La “diluizione” Sistri non è stata accolta dal Governo
Nel Ddl di conversione in legge del Dl 30 dicembre 2009, n. 194 cd. “Milleproroghe” alcuni Senatori dell’opposizione (Sangalli, Bubbico, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi, Sbarbati, Tomaselli) avevano presentato un emendamento 1 all’articolo 8 di tale Dl aggiungendovi un comma 4-bis. Tale emendamento, in sostanza, confermava la partenza dal 13 luglio 2010 per le imprese più grandi e “diluiva” l’accesso per le compagini più piccole fino al 14 gennaio 2012. Come noto, però, il Governo ha presentato un “cd. “maxi emendamento” da cui tale proposta è stata espunta.
Perché una proroga dell’entrata a regime del Sistri è necessaria?
L’emendamento (peraltro non completamente condivisibile), come detto, non è stato accolto; tuttavia, di una proroga soprattutto nella perdurante assenza delle linee guida operative da parte del Ministero dell’ambiente, è sicuramente necessario.
Il Ministero si sta esprimendo solo mediante le Faq (Frequently Asked Questions) presenti nel proprio sito. Queste Faq non possono certo considerarsi linee guida o circolari. Sono semplici espressioni del libero pensiero a volte condivisibili, altre meno perché non di rado sembrano più risposte dettate dai principi ideali propri di chi le scrive che non dal dato legislativo cogente. Sono più che altro un atto di buona volontà, al quale nessuno è vincolato, neanche le Autorità di controllo.
Invece, di linee guida e/o circolari c’è grande bisogno.
Tutti ricordano l’atto di civiltà amministrativa compiuto con la Circolare 4 agosto 1998 emanata dai Ministeri dell’ambiente e dell’industria all’indomani dei decreti su registri e formulari. La Circolare non poteva risolvere tutto, ma ha risolto moltissimo (fatto salvo l’annosa querelle delle quantità che resta un problema, ma non dell’apparato di tracciabilità e di controllo, ma di organizzazione dell’impresa).
Ancora, tutti ricordano l’altro esempio di buona amministrazione dato con l’Accordo Stato-Regioni 1° luglio 2004 sui sottoprodotti di origine animale che rendeva chiarissimo chi doveva fare cosa e come in ossequio al non chiarissimo regolamento (Ce) 1774/2002.
Ancora, recentissima e ben fatta è l’approvazione del regolamento di applicazione, del disciplinare tecnico e del manuale operativo del Siviri (Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche) in ordine al quale la Gu 4 febbraio 2010 n. 28 reca l’avviso del Ministero dell’ambiente che rinvia al sito www.conviri.it dove tutti questi indispensabili documenti sono pubblicati. Per il Sistri, invece, non sembra stia accadendo nulla del genere.
Quando la situazione lo richiede (e il Sistri lo richiede) la P.a. ha il dovere di spiegare (subito e con chiarezza) come si fa. Se il Sistri fosse di così immediata comprensione ed applicazione perché migliaia di aziende (grandi e piccole) sono in cerca di risposte? Evidentemente, qualcosa non va.
Il Cittadino non è un suddito e se chiede (per giunta a gran voce) risposte ha il diritto di ottenerle. Chissà perché, soprattutto nel settore dei rifiuti, il dovere di gestire e tutelare il bene giuridico ambiente si scambia molto spesso con il diritto di esercitare il culto della propria personalità, affermando a parole il proprio ruolo istituzionale senza dare quello che quel ruolo istituzionale impone e pretende.
L’importanza del Sistri è fondamentale. Se ben condotto e ben gestito, il Sistri corre (per fortuna) il rischio di porre l’Italia all’avanguardia nel sistema del controllo e della tracciabilità. Diversamente, il Paese è oppresso e il sistema è depresso. Proprio per questo, la sua implementazione e la sua operatività devono essere accuratissime e condivise. Quindi, prima di far entrare in vigore il Dm 17 dicembre 2009, forse, sarebbe stato opportuno:
predisporre il manuale operativo e il regolamento di applicazione;
fare una sperimentazione;
armonizzare la disciplina normativa.
Spesso, fare le cose in fretta non aiuta a risparmiare tempo.
Si immagini cosa può succedere il 12 agosto 2010 (cioè a ridosso di ferragosto) quando le imprese più piccole (la maggioranza del nostro tessuto produttivo) faranno (se non interviene la proroga) il loro debutto sul Sistri, senza alcuna indicazione gestionale. Un delirio ferragostano.
Conclusioni
La scadenza del 30 aprile 2010, dunque, vedrà le imprese impegnate nella compilazione del nuovo Mud (Dpcm 2008), salvo non intervenga una proroga.
Dal 13 luglio 2010 le imprese più grandi e dal 12 agosto 2010 quelle più piccole partiranno applicando nel concreto il Sistri (salvo non venga concessa la proroga).
Vista la importanza del Sistri ai fini della lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei rifiuti e della semplificazione procedurale per le imprese, non rimane che auspicare che (magari usando il tempo delle proroghe, se verranno concesse) quanto prima il Ministero dell’ambiente tratti i rifiuti di cui al Sistri con la stessa cura delle acque di cui al Siviri.
(Tratto da Rete Ambiente)
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5/02/2010
- Informazioni ambientali, crescono richieste di accesso
Cresciute dal 2006 al 2008 le richieste di accesso alle informazioni ambientali da parte del pubblico che ha esercitato il diritto riconosciuto dal Dlgs 195/2005.
In base ai dati allegati alla relazione presentata dal MinAmbiente lo scorso dicembre 2009 al Parlamento (per poi essere inviata all’Ue), nei tre anni in questione il numero di richieste dalla popolazione pervenute alle Autorità pubbliche (e da queste comunicate al Dicastero) ha registrato un progressivo aumento.
Tra i documenti oggetto di richieste di accesso, al primo posto figurano quelli relativi ai dati risultanti dall’attività di monitoraggio ambientale, seguiti da quelli attinenti alle politiche adottate per la salvaguardia e la protezione dell’ecosistema e dalle relazioni sullo stato dell’ambiente. All’ultimo posto le informazioni relative allo stato di attuazione delle norme giuridiche internazionali e nazionali a tutela dell’ambiente.
da "Edizioni Ambiente srl"
documenti di riferimento
Area Normativa / Disposizioni trasversali / Documentazione Complementare
Relazione MinAmbiente 23 dicembre 2009
Libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale
Area Normativa / Disposizioni trasversali / Prassi
Circolare MinAmbiente 4 agosto 2008
Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
Area Normativa / Disposizioni trasversali / Normativa Vigente
Dlgs 19 agosto 2005, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
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24/11/2009
- Danno ambientale, Italia declina forme di risarcimento
Sono contenute nella legge di conversione del Dl 135/2009 (cd. “Salva infrazioni”) approvata in via definitiva il 19 novembre 2009 le nuove forme di risarcimento dettate per adeguare l’ordinamento alla direttiva 2004/35/Ce.
Mediante la modifica del Dlgs 152/2006, la legge in parola prevede che il responsabile del danno sia obbligato: 1) all’effettivo ripristino della precedente situazione; 2) in mancanza di ripristino, all’adozione delle misure di riparazione “complementare” (finalizzate ad ottenere anche in sito alternativo un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe dovuto realizzare con l’effettivo ripristino) e “compensative” (misure temporanee di miglioramento ambientale in attesa del ripristino) previste dalla direttiva 2004/35/Ce; 3) in caso di omissione, impossibilità, eccessiva onerosità, attuazione in modo incompleto o difforme delle precedenti misure, il danneggiante è invece obbligato al risarcimento per equivalente nei confronti dello Stato.
documenti di riferimento
tratto dal sito "Reteambiente"
Area Normativa / Disposizioni trasversali / Normativa in Cantiere
Ddl recante conversione in legge del Dl 135/2009, cd. "antinfrazioni"
Versione definitivamente approvata dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2009, in attesa di pubblicazione
Area Normativa / Danno ambientale e bonifiche / Commenti e Sintesi
Il "danno ambientale" in base al Dlgs 152/2006
Area Normativa / Disposizioni trasversali / Commenti e Sintesi
Dl “salva-infrazioni” (Dl 135/2009), le novità in tema di veicoli fuori uso, Raee, oli usati, servizi pubblici locali e efficienza energetica
Area Normativa / Disposizioni trasversali / Normativa Vigente
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
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9/11/2009
- Scarichi, vige il divieto di diluizione
Il principio che prevede che il rispetto dei limiti tabellari di scarico non deve essere conseguito mediante la diluizione è un criterio generale della disciplina degli scarichi; il Tar Veneto richiama la giurisprudenza dominante.
Il divieto di diluizione vale sia nel caso di acque prelevate esclusivamente a tale scopo, sia nel caso di utilizzo delle acque di raffreddamento e lavaggio (sentenza Tar Veneto 2624/2009).
Il Tar sottolinea inoltre che a seguito del cd. “Correttivo” (Dlgs 4/2008) la P.a. è ora obbligata a prescrivere la separazione tra gli scarichi “parziali” contenenti sostanze pericolose e gli scarichi delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia (in realtà, nel Dlgs 152/2006 si parla di scarichi “terminali” di sostanze pericolose).
Così facendo, il legislatore ha specificato che “tale obbligo riguarda gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose, e non solo lo scarico terminale di ciascun stabilimento”.
Documenti di riferimento
Area Normativa / Acque / Normativa Vigente
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale - Stralcio - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Area Normativa / Acque / Giurisprudenza
Sentenza Tar Veneto 20 ottobre 2009, n. 2624
Scarichi di sostanze pericolose - Divieto di diluizione - Obblighi di separazione dello scarico dagli scarichi delle acque di raffreddamento e di lavaggio - Sussiste
Informazioni dal sito www.rete ambiente.it
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23/10/2009
- Cds su impianti biogas, fuori dalla disciplina sui rifiuti
Un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas non può essere considerato impianto di trattamento rifiuti. Questo è quanto ha stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza 7 ottobre 2009, n. 6117.
L’utilizzazione di rifiuti, in un impianto a biogas, si ha solo all’inizio del processo di avvio dell’impianto, successivamente non verranno più utilizzati.
Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non può essere equiparato a un’industria chimica, in quanto la produzione di energia avviene attraverso l’utilizzazione di sostanze animali o vegetali sottoposte a fermentazione.
Il Consiglio di Stato, ha inoltre stabilito, contrariamente a quanto disposto dal Tar, che l’impianto non deve sottostare alla disciplina dell’autorizzazione di Valutazione di impatto ambientale.
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16/10/2009
- Uno, nessuno e centomila Piani Casa
Negli ultimi mesi si è aperto, nel nostro caotico paese, un nuovo scenario di competenze incrociate probabilmente destinato ad andare fuori controllo.
Evitiamo accuratamente di entrare nel merito dell’ipotesi strategica dell’iniziale Piano Casa governativo. Limitiamoci invece a ricordare che l’idea venne in primavera e, nelle intenzioni, doveva trovare rapidissima attuazione tramite un decreto legge. All’epoca esisteva un altro complesso provvedimento riferito all’edilizia residenziale pubblica — in discussione da anni — anch’esso chiamato per semplicità Piano Casa. Da ciò una notevole confusione tra la nuova idea lanciata dal Premier Berlusconi per rilanciare l’economia, e la precedente materia risalente al governo Prodi e riferita all’edilizia cosiddetta “sociale”.
Comunque, le nuove proposte governative (che prevedevano ampie liberatorie dai vincoli volumetrici degli edifici esistenti), suscitarono una immediata reazione da parte delle Regioni. Non nel merito, ma rispetto al fatto che la materia venisse disciplinata a livello nazionale, anziché essere sottoposta alla competenza regionale.
L’accordo Stato-Regioni
Il bisticcio venne ricomposto con un accordo tra Governo e Regioni, firmato il 31 marzo 2009, emanato con Provvedimento Conferenza unificata 1° aprile 2009 (Gazzetta ufficiale 29 aprile 2009, n. 98).
Secondo il provvedimento, le regioni si impegnavano ad approvare entro e non oltre 90 giorni (dalla data di pubblicazione in Gu del provvedimento) proprie leggi ispirate “preferibilmente” ai seguenti obiettivi:
a) regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;
c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi sopra indicati in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale”.
Sempre secondo l’accordo, tali interventi edilizi non potevano riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta. Le leggi regionali potevano individuare gli ambiti nei quali gli interventi fossero esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi fossero favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.
Infine era previsto che la disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avesse validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni.
Il Governo da parte sua si impegnava a emanare entro 10 giorni (quindi entro il 9 maggio) un decreto legge “con l'obiettivo precipuo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia”.
Questo atto del Governo doveva quindi definire i binari dell’azione regionale e sancire gli impegni, andando a costituire una sorta di Linee guida per la successiva normazione territoriale.
L’osservatore esterno non manca mai di stupirsi quando il governo (o qualunque istituzione dell’esecutivo o del Parlamento) stabilisce tempi di intervento normativo misurati in giorni o decine di giorni. L’accordo governo-regioni ha richiesto un mese per la sola pubblicazione – dal 31 marzo al 29 aprile — dunque nessuno riusciva a credere che bastassero dieci giorni per un decreto legge e che, nell’arco dei successivi 90 giorni, tutte le Regioni fossero in grado di completare un proprio Piano Casa. Ma le cose sono andate, almeno a livello centrale, al di là delle peggiori aspettative. Del decreto legge non si è parlato mai più, mentre le Regioni hanno proceduto piuttosto alacremente a normare la materia.
I Piani Casa regionali
Al 10 di ottobre 2009 sono in essere 12 Piani-Casa regionali, altre 6 regioni risultano vicine al risultato, la Regione Calabria è un po' in ritardo e la Provincia di Trento non pare intenzionata a varare una specifica disciplina in materia.
Come era facile aspettarsi, ogni Piano ha interpretato molto liberamente i principi cui le Regioni avrebbero dovuto “preferibilmente ispirarsi”. E questo soprattutto per quanto riguarda la funzione di miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, obiettivo all’epoca molto propagandato: si specificava in ogni sede che il Piano casa non era un condono, ma un incentivo a ristrutturare o ricostruire “con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili”. Ci sono regioni che si sono attenute a questi principi, altre che li hanno dimenticati totalmente.
Ma non è questa analisi che ci interessa seguire adesso, bensì l’eventualità che venga del tutto a cessare la speranza di un quadro di raccordo stabilito a livello nazionale.
Il disegno di legge
Tale speranza è improvvisamente risorta alla fine di luglio, quando ha cominciato a circolare un disegno di legge sul tema, presentato da un poderoso gruppo di deputati. E’ stata dunque accantonata del tutto l’ipotesi di un decreto, a favore di una vera e propria discussione in aula. Al momento il disegno di legge è in discussione alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati in sede referente: e cioè senza formalità, ai fini preparatori per l’aula, la Commissione discute il provvedimento e vota un testo che viene presentato in aula per la discussione e votazione.
Il testo di presentazione del disegno di legge contiene alcuni punti di notevole interesse. Prima di tutto, la parte “motiva” del provvedimento – cioè la motivazione – è un inno alla riqualificazione energetica del paese, che ogni sostenitore dell’ambiente (e dunque anche noi, redazione di Nextville) sottoscriverebbe in pieno.
Due stralci sono sufficienti a rendere il quadro nel quale si iscrive la proposta:
“La filosofia della proposta di legge.
L’obiettivo è chiaro: riqualificare l’Italia, con case e quartieri di qualità, che risparmino energia, non inquinino e garantiscano una moderna ed elevata vivibilità.
Un grande progetto energetico ambientale di riconversione del patrimonio edilizio nazionale capace di rimettere in moto l’economia rispondendo a una grande esigenza di qualità insediativa. Case a consumo zero o minimo, quartieri riqualificati e nuovi insediamenti residenziali moderni con impatto ambientale limitatissimo e risparmio energetico garantito.
(....)
La certificazione energetica degli edifici.
Elemento imprescindibile del meccanismo che si vuole attivare con la presente proposta di legge è quello della certificazione energetica. Un’attività propedeutica tanto alla progettazione di nuovi edifici ad elevate prestazioni quanto alla ristrutturazione complessiva degli edifici, in grado di determinare verosimilmente effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando nel medio termine la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica. (...)
Nel contesto della presente proposta di legge gli obiettivi prioritari della certificazione energetica degli edifici possono essere così sintetizzati:
1) orientare strategie di incentivazione dell’efficienza energetica;
2) creare i presupposti oggettivi per un miglioramento continuo della qualità energetica degli edifici: qualità energetica = maggiore valore;
3) migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti e ai locatari di immobili un’informazione oggettiva e trasparente sulle caratteristiche (e sulle spese) energetiche dell’immobile;
4) informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio « sistema edilizio » in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;
5) consentire agli interessati di pretendere dal fornitore (venditore) di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione;
6) mettere l’acquirente nelle condizioni di poter valutare se gli conviene o no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e della manutenzione;
7) dare anche ai produttori e ai progettisti la possibilità di confrontarsi nella qualità edilizia offerta;
8) riconoscere e valorizzare gli investimenti dei proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti di muri, di tetti,” eccetera.
La seconda parte della presentazione del ddl è dedicata alla questione della competenza esclusiva dello Stato e quella concorrente con le Regioni. La tesi è che:
— data la direttiva europea 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edlizia (recepita con il Dlgs 192 del 2005),
— dato che la Commissione europea, in data 12 ottobre 2008, ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora con cui si contesta una non corretta attuazione della citata direttiva,
— dato che la Commissione europea invita a sfruttare le ampie possibilità di risparmio energetico offerte dalla riqualificazione dell’edilizia residenziale per raggiungere gli obiettivi al 2020,
si è di fronte a valutazioni strategiche che:
... “rendono ancora più urgente l’intervento strutturale e sovraordinato dello Stato italiano che, proprio in virtù di questa preminente competenza sul piano ambientale, energetico e, quindi, climatico, ha l’obbligo di intervenire con atti legislativi in grado di orientare e definire le politiche relative al risparmio energetico, non fermandosi alla mera predisposizione di norme di principio ma individuando percorsi legislativi che mirino ad attuare in modo organico e concreto tale nuovo orizzonte. Per questa ragione, pur nella salvaguardia della legislazione concorrente relativa al governo del territorio, l’impostazione della presente proposta di legge riafferma, anche alla luce degli aspetti richiamati dall’ordinamento comunitario, una preminente competenza dello Stato nell’attuazione di una politica attiva nel campo della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico edilizio.
La presente proposta di legge, fatte salve le competenze esclusive dello Stato, vuole riaffermare un elemento imprescindibile del rapporto tra Stato, regioni ed enti locali: quello dell’intesa. In questo caso si riconosce l’indispensabile collaborazione tra i vari livelli istituzionali già avviata nella Conferenza unificata (...). La presente proposta di legge mira a definire princìpi, obiettivi e strumenti di carattere generale che, laddove non definiti preventivamente, per essere attuati dovranno essere sottoposti all’intesa con le regioni interessate ad attuare i princìpi e le disposizioni affermati dalle norme nazionali. Una proposta di legge che consente alle regioni di potersi avvalere di ulteriori strumenti di intervento sia nell’ambito ambientale che fiscale per la riqualificazione del proprio patrimonio edilizio. Lo Stato, in sintesi, definisce i princìpi e disciplina alcune disposizioni attuative su larga scala, rimandando, per le parti relative alle competenze concorrenti, a successive intese con le regioni.”
Come non essere d’accordo con questa impostazione? Perfetta. E ancora più convincente è la chiusura della parte introduttiva:
“La tutela ambientale è la grande questione sulla quale si interroga il pianeta.
L’Italia, prima di tutto attraverso lo Stato, deve decidere e incidere. Deve agire su larga scala per intervenire radicalmente e in modo incisivo sull’inquinamento atmosferico e sul consumo energetico. Lo Stato ha, poi, l’obbligo dell’adeguamento della norma statale a quella europea, che impone non solo la certificazione del risparmio energetico ma anche il raggiungimento in tempi rapidi di obiettivi comunitari ben definiti in materia di inquinamento atmosferico. Infine, solo lo Stato può disporre incentivi fiscali per questo tipo di interventi. Dunque, se lo Stato non lo facesse si renderebbe responsabile, si potrebbe definire «complice» se non « artefice», di un’inadempienza grave. Con i princìpi, gli obiettivi e gli strumenti individuati nella presente proposta di legge il nostro Paese potrebbe recuperare il tempo perso, rilanciare l’economia e riqualificare il proprio patrimonio abitativo. In poche parole, da «inseguitore» può diventare «apripista».”
Si passa poi alla presentazione analitica dell’articolato, di cui riportiamo solo alcuni punti che ci interessano in questa discussione:
“Ambito di applicazione.
L’articolo 2, nel definire l’ambito di applicazione della legge, richiama gli interventi previsti dalla citata intesa tra Stato e regioni e indica alcuni requisiti di carattere generale volti a garantire il miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
Al fine di concepire un piano organico e strategico è prevista la possibilità di fruire di un incremento dell’edificabilità per i diritti edificatori per gli interventi che rispondono a determinate finalità. In sintesi, viene incentivata, in tutti gli ambiti in cui i suddetti interventi avranno luogo, la volontà di Stato e regioni per la promozione di interventi tesi al miglioramento del risparmio energetico e della qualità dei tessuti urbani.”
Vale la pena di notare che, al di là della generica presentazione che ne viene fatta, l’articolo 2 recita testualmente che gli interventi devono “essere progettati, realizzati e gestiti secondo un’elevata qualità e criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo da soddisfare le necessità esistenti senza compromettere quelle delle future generazioni e da raggiungere un livello di efficienza energetica corrispondente almeno alla classe energetica C.”
(...) “Regole per l’incremento volumetrico.
All’articolo 5 sono indicate le modalità con cui si attuano gli interventi di ampliamento volumetrico individuati nella citata intesa e previsti dalla legge. Il beneficio dell’incremento dei diritti edificatori è condizionato al miglioramento dell’efficienza energetica dell’unità abitativa che, va ricordato, comporta normalmente anche una riduzione dei costi di gestione. Il passaggio di classe richiesto è quello minimo ed esso non è richiesto laddove l’unità abitativa vanti già un’efficienza energetica soddisfacente.
La possibilità di un’ulteriore ed eventuale premialità prevista dal comma 2 è finalizzata a garantire l’efficacia del miglioramento della qualità architettonica e della compatibilità ambientale degli edifici attraverso soluzioni che potranno essere individuate a livello locale, in base alle specificità delle diverse realtà urbane.
... Premialità e classe energetica.
In relazione alle modalità di riconoscimento degli incrementi di edificabilità, ai sensi dell’articolo 8 gli incrementi di edificabilità riconosciuti fino al limite massimo del 35 per cento dalla citata intesa tra Stato e regioni sono distribuiti in tre classi, prevedendo di graduarne l’intensità in funzione dell’efficienza energetica degli edifici che si realizzeranno. Per la determinazione delle classi energetiche si fa riferimento alle leggi regionali di attuazione del citato decreto legislativo n. 19 del 2005, in tal modo cogliendo anche l’occasione per accelerare tale adempimento laddove non si sia ancora provveduto.
Tralasciando che nel frattempo la certificazione energetica è comunque diventata obbligatoria e vigente grazie alla pubblicazione delle Linee guida e dei regolamenti nazionali (anche per le regioni che non hanno ancora provveduto all’attuazione del Dlgs n. 19 del 2005), sembra di intuire che il riferimento a specifici miglioramenti di classe energetica “in cambio” degli ampliamenti concessi sia un punto discriminante non solo della proposta di legge, ma anche della “citata intesa” tra Stato e regioni siglata il 31 marzo 2009. E perché, allora numerosi Piani casa regionali varati o in discussione in questo periodo non ne fanno menzione? Torneremo, in altra sede, ad analizzare come è stata affrontata la cosa sul piano locale.
Un ultimo punto, discriminante. La presentazione analitica dell’articolato non dice nulla sull’articolo 12, salvo che esso affronta le detrazioni fiscali. Però l’articolo 12 dispone:
1. Per le spese documentate, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei termini previsti all’articolo 9 (...il quale recita, ndr: “i lavori hanno inizio entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle relative leggi regionali e devono essere conclusi entro i successivi trentasei mesi”) e relative agli interventi di cui ...(ambito di applicazione, ndr), spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, secondo le modalità stabilite dall’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per le spese documentate, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nei ventiquattro mesi successivi a tale data, non rientranti nelle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, spetta comunque una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente (...)
Dunque siamo a questo punto:
questo interessante progetto di legge ha appena iniziato la discussione all’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati;
esso prevede che solo entro i 90 giorni dalla emanazione della legge, le Regioni siano chiamate a completare i propri recepimenti locali;
nel frattempo le Regioni stanno emanando i propri Piano Casa, in ordine sparso e spesso senza alcun richiamo alla discriminante dell’efficienza e ai passaggi di classe energetica;
i lavori, per essere riconosciuti, devono aver inizio entro 12 mesi dall’emanazione del Piano casa regionale e concludersi nei successivi 36 mesi;
questi lavori hanno diritto alle detrazioni 55% (il richiamo normativo è proprio quello della Finanziaria 2007 che le ha istituite), ma le detrazioni 55% cessano con il 2010: la recente Finanziaria triennale “leggera” non ne prevede la continuazione, mentre ha sancito un prolungamento al 2012 delle detrazioni 36%.
All’interno di questo labirinto, come agiranno i cittadini e le imprese che potrebbero trarre giovamento dalle premialità del Piano Casa? La cautela è d’obbligo.
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9/10/2009
- Reach, dal 10 ottobre operative nuove sanzioni
È in vigore dal 10 ottobre 2009 il sistema sanzionatorio introdotto dal Dlgs 133/2009 per le violazioni delle disposizioni del regolamento Ce n. 1907/2006 in materia di fabbricazione e commercializzazione delle sostanze chimiche.
Le nuove norme nazionali a presidio delle regole "Reach" (acronimo di "Registration, Evalutation and Authorization of Chemical substances") prevedono sanzioni penali per le sole ipotesi di illecita immissione sul mercato ed utilizzo di sostanze chimiche, riservando a sanzioni amministrative pecuniarie il contrasto di tutti gli altri illeciti previsti dal regolamento Ce n. 1907/2006.
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9/10/2009
- Autorizzazione integrata ambientale, nuovo formulario per comunicazioni
Nuova modulistica per le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni “Aia”, che dal prossimo dicembre dovranno utilizzare il formulario allegato al DmAmbiente 24 luglio 2009.
Il nuovo formulario adottato dal Dicastero in ossequio al Dlgs 59/2005 (il provvedimento madre in materia di autorizzazione integrata ambientale) sostituisce quello recato dal precedente Dm 29 maggio 2003 e dovrà essere utilizzato per trasmettere al MinAmbiente la comunicazione triennale (la prossima in scadenza nella metà del dicembre 2009,) relativa all'applicazione della normativa in parola, con particolare riferimento dei valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I del Dlgs del 2005 e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano.
Alla base della nuova modulistica l’adeguamento alla decisione 2006/194/Ce, recante il questionario che gli Stati devono utilizzare per la relazione da presentare all’Ue sullo stato di attuazione della normativa comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale, la direttiva 96/61/Ce.
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29/09/2009
- Autorizzazione al trasferimento di impianto, solo se già autorizzato
L’autorizzazione al trasferimento di un impianto, già prevista dall’articolo 25, Dpr 203/1988 e ora dall’articolo 269, Dlgs 152/2006 presuppone l’esistenza di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività svolte da tale impianto.
Sarebbe infatti illogico, secondo la Cassazione (sentenza 10 settembre 2009, n. 35135), la richiesta dell’autorizzazione al trasferimento di un impianto che viene utilizzato illecitamente e che, di conseguenza, continuerebbe ad esercitare senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Per quanto riguarda, infine, il periodo antecedente il rilascio dell’autorizzazione, la Corte ricorda che l’orientamento ormai consolidato è nel senso che le emissioni di fumo, gas, vapori che non superino i limiti di legge e provengano da un’attività autorizzata, non configurano il reato di cui all’articolo 674 Cp; qualora tuttavia non siano stati eseguiti controlli sul rispetto dei limiti di legge, il limite è quello della stretta tollerabilità.
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22/09/2009
- Tariffa rifiuti, spetta ai Comuni determinarla
Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 238, Dlgs 152/2006, le Autorità d’ambito non sono in alcun modo legittimate alla determinazione e applicazione della tariffa materia di rifiuti.
Nè tantomeno, secondo il Tar Sicilia (sentenza 7 luglio 2009, n. 1245), le Ato possono invocare, per poter stabilire direttamente e autonomamente tale tariffa, una eventuale delega da parte dei Comuni ricompresi nell’ambito; fintantoché non sarà emanato il regolamento attuativo dell’articolo 238, Dlgs 152/2006, la competenza resta in capo ai Comuni.
In caso di inerzia di questi, conclude il Collegio, la tariffa potrà essere determinata, in via sostitutiva, dall’Assessore regionale agli enti locali, secondo le modalità previste dalla Lr 3 dicembre 1999, n. 44.
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22/09/2009
- Acque reflue da allevamento, sono acque domestiche
Alla luce della normativa attualmente vigente (articolo 101, comma 7, Dlgs 152/2006), e ai fini dell’applicazione della disciplina sugli scarichi, le acque reflue provenienti dall’allevamento del bestiame sono da considerare acque reflue domestiche.
Così la Corte di Cassazione (sentenza 10 luglio 2009, n. 28452) che ha chiarito che, dopo la modifica intervenuta con il Dlgs 4/2008, in caso di scarico senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è amministrativa e non penale.
Ricordiamo peraltro che è allo studio del Parlamento un disegno di legge che prevede una riduzione dell’ambito di operatività della sanzione penale alle sole ipotesi di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.
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7/09/2009
- Scarico acque reflue industriali, limitazione alle sanzioni in arrivo
Sanzione penale circoscritta alle ipotesi di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite, sanzione amministrativa per tutte le rimanenti condotte illecite.
È quanto prevede il disegno di legge, attualmente all’esame del Parlamento, attraverso la diretta riscrittura dell’articolo 137, coma 5 del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”).
Il provvedimento in itinere (rubricato come AS 1755) limita l’applicazione della pena dell’arresto agli scarichi relativi alle sole sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 della parte del Codice ambientale relativa alla tutela delle acque.
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2/09/2009
- Impianti termici civili, l’abilitazione del personale spetta alle Regioni
Con sentenza 24 luglio 2009, n. 250 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 287, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 che reca norme sull’abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili.
La Corte, accogliendo i ricorsi delle Regioni Calabria ed Emilia Romagna, ha riconosciuto che la norma è illegittima in quanto la formazione professionale, quale è quella necessaria al conseguimento del patentino per tali soggetti, è materia oggetto di competenza regionale, e non statale.
Conseguentemente, anche la previsione dell’articolo 287, comma 6, Dlgs 152/2006, che rimette ad un decreto ministeriale la disciplina dei corsi e degli esami per l’addestramento del personale, nonché per la revisione del “patentino” è stata dichiarata illegittima.
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2/09/2009
- Comunicazione Responsabili dei lavoratori per sicurezza, istruzioni MinLavoro dopo riforma TU
Predisposte dal Ministero del lavoro le istruzioni operative per la comunicazione online dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alla luce delle novità introdotte dal Dgls 106/2009 nel dlgs 81/2008 (cd. “Testo Unico” sulla sicurezza).
Con circolare 25 agosto 2009 n. 43 il Dicastero ha chiarito la portata dell’obbligo sancito dal riformulato articolo 18 del Dlgs 81/2008, in base al cui tenore i datori di lavoro devono comunicare per via telematica agli Enti preposti, in caso di nuova nomina o designazione, i rappresentnati dei lavoratori per la sicurezza.
Chiarisce con la circolare il Ministero che coloro che hanno già effettuato la comunicazione con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non dovranno effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso incui siano interventu variazioni di soggetti; coloro che invece non rientrano nelal citata stuazione dovranno effettuare la comunicazione seguendo le istruzioni operative dettate dalla nuova circolare.
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27/08/2009
- Rifiuti: la scheda di trasporto non è richiesta in base al principio di specialità della disciplina di settore (che salva anche le esclusioni per gli urbani)
Sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 4 luglio è stato pubblicato il Dm 30 giugno 2009 che ha introdotto l’obbligo di compilazione della “scheda di trasporto” di cui all’articolo 7-bis, Dlgs 286/2005, recante “Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto”.
Tale obbligo sta creando alcuni problemi di carattere interpretativo soprattutto nel campo del trasporto rifiuti, settore già ampiamente regolato dalla normativa speciale di settore di cui al Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) e dei decreti ministeriali sopravvissuti all’abrogazione del “Decreto Ronchi”.
In particolare, i punti dolenti appaiono essere i seguenti:
l’applicabilità del citato Dm 30 giugno 2009 al settore del trasporto rifiuti;
in caso di risposta affermativa, la valutazione in ordine a quali possano essere i documenti sostitutivi della nuova scheda di trasporto nel settore dei rifiuti, soprattutto per quanto concerne il trasporto dei rifiuti solidi urbani (Rsu) ad opera del gestore del servizio pubblico.
Il Dm 30 giugno 2009
Il Dlgs 22 dicembre 2008, n. 214 ha modificato il Dlgs 21 novembre 2005, n. 286, arricchendolo con l’articolo 7-bis, il quale (con l’obiettivo di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di trasporto di merci per conto terzi) ha introdotto la “scheda di trasporto”, un documento teoricamente capace di assicurare la tracciabilità di tutti i soggetti coinvolti nelle filiera del trasporto merci conto terzi, essendo esclusi dall’applicazione della norma i trasporti in conto proprio.
Il Dm 30 giugno 2009 ha dato attuazione a tali disposizioni:
da un lato, stabilendo il contenuto preciso della scheda da adottare da parte di tutti coloro i quali svolgono attività di trasporto in conto terzi (nell’allegato 1 del provvedimento è stato riprodotto il modello della scheda);
dall’altro, disciplinando anche alcuni casi particolari:
— all’articolo 2, l’impossibilità di indicare il proprietario della merce,
— all’articolo 3, l’enunciazione dei documenti da ritenersi equipollenti alla scheda di trasporto,
— all’articolo 4, l’indicazione delle esplicite esenzioni all’adozione della scheda.
L’applicabilità al trasporto dei rifiuti
Proprio l’assenza del trasporto rifiuti fra le esenzioni espressamente previste all’articolo 4, porta ad affermare (ad una prima analisi) che anche tali trasporti — se svolti in conto terzi — siano soggetti alla scheda di trasporto di cui al Dm 30 giugno 2009, nonostante tale attività sia già ampiamente disciplinata nella normativa di settore; del resto, poiché la merce è "ogni cosa mobile di cui si possa far traffico e commercio", non si ritiene fondata la lettura secondo la quale i rifiuti non sarebbero da considerarsi merci nell’accezione fatta propria dal Dlgs 286/2005.
Il problema è piuttosto rappresentato (per quanto riguarda il settore dei rifiuti) dalla valutazione in ordine ai documenti che possono considerarsi sostitutivi della scheda di trasporto ai sensi dell’articolo 3, fra i quali non è citato, ad esempio, il formulario.
Il Dm 30 giugno 2009, all’articolo 1, comma 2 ritiene sostitutivi della scheda di trasporto: il contratto in forma scritta – se rispetta le condizioni di cui all’articolo 6 del Dlgs 21 novembre 2005, n. 286, ovvero "da [altra] documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1"; inoltre ai sensi dell’articolo 3, viene ritenuto equivalente alla scheda di trasporto “ogni [altro] documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto”.
Il combinato disposto delle due previsioni, consente di affermare che il formulario per i rifiuti costituisce sicuramente documento equipollente alla scheda di trasporto, poiché:
contiene le medesime informazioni previste come obbligatorie nella scheda (anzi, in realtà molte di più);
anche laddove si volesse eccepire l’assenza nel formulario dell’indicazione relativa al proprietario della merce-rifiuto (prevista invece nella scheda), soccorre l’ultima parte dell’articolo 3, poiché il formulario è (come già visto) un “documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci (rifiuti), ai sensi della normativa comunitaria (di cui il Dlgs 152/2006 costituisce recepimento), degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente (ancora il Dlgs 152/2006) o emanata successivamente al presente decreto.”.
In questo modo, evidentemente, il Legislatore “salva” tutte le legislazioni di settore di cui non riesce ad avere contezza, facendo suo (ovviamente non potrebbe fare altro) il criterio di specialità che, come tale, deroga al criterio di cui alla norma generale.
Per questo motivo, dunque, si ritiene che siano esclusi dall’obbligo di tenuta della “scheda” di cui cui al Dm 30 giugno 2009:
i soggetti obbligati alla tenuta del formulario ai sensi del “Codice ambientale”;
i soggetti che svolgono il servizio pubblico di raccolta dei Rsu (esclusi, ai sensi dell’articolo 193, comma 4, Dlgs 152/2006 dall’obbligo di accompagnare i trasporti di tali Rsu con formulario).
Infatti, per questi ultimi soggetti l’esclusione dal formulario è prevista da una norma speciale (come il “Codice ambientale”) che stabilisce l’esonero. Un esonero che non può essere reintrodotto da una norma generale.
In questo, come in molti altri casi della disciplina afferente la gestione dei rifiuti in genere e del formulario in particolare, i problemi si risolvono agevolmente mediante il ricorso alle regole generali del diritto che non hanno ragione di subire deroghe, interpretazioni, letture di stampo assolutamente personalistico e non disciplinate dall’ordinamento giuridico.
Per questo semplice — ma fondamentale motivo — si ritiene che questa sia la soluzione di una questione assurta al rango di “problema” solo grazie alla incapacità di lettura del sistema giuridico nella sua interezza che vanta – ormai — innumerevoli protagonisti. In ordine al trasporto di Rsu non è certamente condivisibile la lettura che si fonda (ovviamente stravolgendola) sulla qualifica di produttore dei rifiuti e che, in tale attività, vedrebbe un trasporto in conto proprio, come tale escluso dal campo di applicazione della scheda.
Le sanzioni
Le violazioni alla normativa circa la tenuta della scheda di trasporto sono essenzialmente di carattere amministrativo, ma non certo indolori: basti pensare che in caso di trasporto non accompagnato dalla scheda (qualora obbligatoria ovviamente) o dai documenti ritenuti equipollenti, ai sensi dell’articolo 7-bis comma 5 del Dlgs 286/05, è previsto il fermo amministrativo del veicolo.
È comunque curioso notare che la norma prevede un termine di 15 giorni dopo l’applicazione del fermo per l’esibizione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti: decorso inutilmente tale termine – pur restando ferma l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative di cui all’articolo 180 comma 8 del Codice della strada – il veicolo viene comunque restituito all’avente diritto, facendo così venire completamente meno le finalità per le quali la scheda è stata prevista, posto che a quel punto può rimane l’assoluta incognita circa la provenienza e la destinazione della merce caricata.
Considerazioni finali
Dunque, quantomeno da una prima analisi non si può negare che il Dm 30 giugno 2009, sia ampiamente suscettibile di essere migliorato e che necessiti già di un intervento volto a chiarire in modo definitivo i molti dubbi interpretativi.
È innegabile che sarebbe stato più opportuno che nel campo delle esclusioni fosse incluso il trasporto dei rifiuti. Tuttavia, il fatto che non ci sia non significa nulla; in base al principio di specialità, non vi era alcuna ragione che esso traposto fosse menzionato. Ma di questi tempi, probabilmente sarebbe chiedere troppo al nostro legislatore e anche al sedicente “interprete”.
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27/08/2009
- Gettare rifiuti dall’automobile può costare molto caro
Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.
È quanto previsto dal nuovo articolo 34-bis del “Codice della strada” (Dlgs 285/1992), come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, con decorrenza 8 agosto 2009.
In precedenza, la sanzione amministrativa stabilita dal “Codice della strada” per il getto o il deposito di rifiuti sulle strade e loro pertinenze, poteva andare da un minimo di 23 a un massimo di 92 euro (articolo 15).
La legge 94/2009 stabilisce inoltre che “le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500”.
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27/08/2009
- Mercato interno dell’energia, ecco il nuovo pacchetto
Rendere effettivamente operativo il mercato interno dell'energia e del gas: questo lo scopo delle due direttive (72/2009/Ce e 73/2009/Ce) e dei tre regolamenti (713/2009, 714/2009 e 715/2009) in vigore dal prossimo 3 settembre 2009.
Il pacchetto, approvato in via definitiva dal Parlamento europeo lo scorso 21 aprile e pubblicato il 14 agosto 2009 sulla Gazzetta ufficiale Ue, oltre ad abrogare le precedenti direttive in materia (direttiva 2003/54 e 2003/55) istituisce una Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali e detta una nuova regolamentazione per gli scambi transfrontalieri di energia e il trasporto del gas naturale.
Le due direttive dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 3 marzo 2011.
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19/06/2009
- Trasporto merci su strada, in arrivo nuova tassa ambientale
Pedaggi stradali declinati in base ad impatto ambientale dell’autovettura, infrastruttura utilizzata ed fascia oraria di ingombro.
Con il parere favorevole espresso dal Comitato delle Regioni (organo colsultivo dell'Ue) ed ufficializzato dalla Guue dello scorso 28 maggio 2009 (n. C 120) si avvia verso l’approvazione definitiva lo schema di direttiva che introduce un nuovo sistema di tassazione ambientale agli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada.
In base al provvedimento in progress i pedaggi saranno calcolati in base ai costi dell’inquinamento atmosferico ed acustico ed a quelli di congestione stradale prodotti dalla circolazione dei veicoli.
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19/06/2009
- Conferimenti in discarica, restrizioni dal 1° luglio 2009
Scade il 30 giugno 2009, salvo proroghe concesse alle singole Regioni su iniziativa dei relativi Presidenti, il termine entro cui potranno essere conferiti in discarica i rifiuti previsti dall’articolo 17 del Dlgs 36/2003.
La scadenza è fissata dal Dl 208/2008 (recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, convertito in legge 13/2009) che consentiva a Presidenti di Regioni e Province autonome di chiedere entro il 15 marzo 2009, e limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, lo spostamento del citato termine fino al 31 dicembre 2009.
Parallelamente alla scadenze del 30 giugno 2009, il Dl 208/2008 fissa nel 31 dicembre 2009 il termine a partire dal quale non sarà più possibile smaltire in discarica rifiuti con "Pci" superiore ai 13mila kJ/kg ex articolo 6, medesimo Dlgs 36/2003.
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29/05/2009
- Life+, pronti 250 milioni di euro
Domande entro il 15 settembre 2009 per concorrere ai fondi messi a disposizione dall’Ue per in base al programma comunitario di finanziamento delle azioni di tutela ambientale.
Le sovvenzioni andranno ai progetti ritenuti più meritevoli e sviluppati in uno dei tre ambiti previsti dal programma, ossia: natura e biodiversità; politica ambientale e governance; informazione e comunicazione.
Le proposte di progetto dovranno essere presentate entro il predetto termine alle Autorità nazionali competenti (per l’Italia, il MinAmbiente), che provvederanno ad inviarli alla Commissione Ue per la selezione in base ai criteri sanciti dal regolamento (Ce) n. 614/2007.L’annuncio dei vincitori sarà dato entro l’agosto del 2010. La realizzazione dei progetti dovrà essere avviata all’inizio del 2011.
Il regolamento (Ce) n. 614/2007 (in vigore dal 12 luglio 2007), lo ricordiamo, ha introdotto il nuovo strumento di finanziamento "Life +", dotato rispetto al vecchio "Life" di un più elevato budget (oltre 2 miliardi di euro per il periodo 2007-2013) e di una maggiore snellezza burocratica nella procedura di erogazione dei
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29/05/2009
- Energia ecosostenibile per le aree urbane, domande entro il 25 maggio 2009
Lo ricorda il MinAmbiente, che invita le imprese interessate ad affrettarsi per presentare le proprie domande di contributo; il budget è di 10 milioni di euro.
Il “Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane”, indirizzato alle imprese associate anche in forma temporanea, era già stato segnalato con avviso pubblicato sulla Gu del 23 dicembre 2008.
I progetti approvati potranno essere cofinanziati fino al 50% dei costi; il costo complessivo di ogni progetto dovrà essere non inferiore ai 300mila euro e non superiore a 3 milioni di euro.
L'associazione di imprese deve comprendere obbligatoriamente enti pubblici di ricerca, mentre facoltativamente possono parteciparvi anche associazioni di categoria, agenzie energetiche, Esco, enti o istituti preposti alla comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale ed enti pubblici.
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18/05/2009
- Industrie ad alto inquinamento, dati all’Ispra entro 31 maggio 2009
Dettate dal MinAmbiente con circolare 28 aprile 2009 le istruzioni che gli impianti industriali ex regolamento (Ce) n. 166/2006 devono utilizzare per comunicare i dati su emissioni in aria, acque, suolo e rifiuti.
La circolare in parola individua l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ex Apat) quale soggetto destinatario delle comunicazioni annuali imposte dal citato regolamento Ue (istitutivo del “registro europeo” delle sostanze inquinanti), precisando che la dichiarazione deve avvenire per via telematica e fornendo le coordinate web per adempiere agli obblighi di legge.
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18/05/2009
- Discariche: rifiuti non pericolosi in impianti per pericolosi. L’errato recepimento della direttiva e i “dissapori” applicativi
Premessa
La disciplina nazionale dello smaltimento in discarica ha i suoi riferimenti normativi nel Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 e nel Dm 3 agosto 2005.
Questi riferimenti nazionali sono — a loro volta — fondati su norme europee (direttiva 1999/31/Ce e decisione 2003/33/Ce, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/Ce medesima).
Dall’entrata in vigore del Dlgs 36/2003 anche in Italia si è avuto il superamento della vecchia definizione di discariche di prima, seconda e (almeno in teoria, perché mai autorizzata) terza categoria, per passare a discariche per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi.
I criteri nazionali di ammissibilità in discarica e le difformità rispetto alla decisione 2003/33/Ce
Tali criteri sono contenuti, come detto, nel Dm 3 agosto 2005, trasposizione imperfetta della decisione 2003/33/Ce. Tale imperfezione ha reso (fino ad oggi) oltremodo difficoltosa (per non dire impossibile) la sua applicazione per una serie di motivi, tra i quali spicca l’inevitabile superamento del parametro relativo al Doc (Carbonio organico disciolto) da parte di molti rifiuti (si pensa ai fanghi di trattamento delle acque reflue urbane, ai sovvalli degli impianti di trattamento meccanico/biologico degli Rsu, al “fluff” degli autoveicoli ecc.).
Le numerose proroghe del regime di cui alla delibera 27 luglio 1984 intervenute negli anni (peraltro limitate ai soli criteri di ammissibilità e non applicabile alle discariche in possesso del piano di adeguamento che contenga riferimenti al Dm 3 agosto 2005)1 , non hanno ovviamente risolto alcun problema2 .
La disciplina recata dal Dm 3 agosto 2005 è profondamente diversa dal dettato europeo di cui alla decisione 2003/33/Ce. Di seguito i punti salienti:
— rifiuti da prospezione ecc.: è carente la previsione (presente nell’articolo 5 della decisione 2003/33/Ce) in base alla quale i criteri e le procedure previsti dal decreto non si applicano ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, quando sono stoccati in loco;
— inerti “voci specchio”: la tabella 1 del Dm 3 agosto 2005 è riferita agli inerti che possono accedere in discarica senza preventiva caratterizzazione. In nota a questa tabella tale Dm ha aggiunto le seguenti tipologie di rifiuti:
Cer 17.09.04 “Rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03” (non citati nella decisione 2003/33/Ce);
Cer 01.04.13 “Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07”. Il Cer 01.04.07 è un rifiuto pericoloso, pertanto il Cer 01.04.13 è di fatto una “voce specchio”; quindi è una contraddizione ammettere che i rifiuti di cui al Cer 01.04.13 possano essere ammessi senza preventiva determinazione analitica, poiché essa è sempre necessaria per attestare la non pericolosità di un rifiuto a “voce specchio”;
— fanghi: tra i rifiuti ammessi in discarica per non pericolosi senza caratterizzazione analitica di cui all’articolo 6 non figurano i fanghi di depurazione acque reflue urbane con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%. Il che è grave, in quanto il valore limite previsto per il DOC (80 mg/litro), non consente il loro smaltimento in discarica. Tali fanghi, infatti, superano sempre questo valore e, non avendo in Italia (al contrario degli altri Paesi europei) sufficienti inceneritori, il rischio è che tali fanghi in futuro vengano abbandonati abusivamente con danno per l’ambiente e la salute umana;
— “monodiscariche”: la decisione 2003/33/Ce contiene previsioni in ordine alle sottocategorie di discariche (cd. “monodiscariche”). Il prevederle, infatti, è di estrema importanza, poiché in quei siti possono essere smaltiti, tramite specifiche deroghe concesse dalle Autorità competenti, rifiuti che — altrimenti — non troverebbero altra collocazione. Il Dm 3 agosto 2005 prevede questa tipologia di discarica ma, all’articolo 7, comma 2, in ordine alle deroghe concesse dalle autorità competenti si esprime così: “a titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono Doc, Toc e Tds”. Pertanto, tale previsione sembra decisamente allargare il campo di applicazione delle deroghe per le sottocategorie di discarica;
— analisi degli eluati e dei rifiuti; l’allegato 3 al Dm 3 agosto 2005, stabilisce che le prove di eluizione e l’analisi degli eluati devono essere effettuate mediante i metodi analitici ENV-12457/1-4, ENV-12506 e ENV-13370. Premesso che le norme ENV non sono di facile reperimento per tutti coloro che ne avessero bisogno, mentre le norme UNI, che recepiscono in lingua italiana le norme ENV, sono di più facile accesso, nel citare le norme ENV è stato commesso un errore, infatti la norma ENV-12457/1-4 fa riferimento a 4 test di eluizione.
Tale norma ENV-12457/1-4, che riporta i test sopramenzionati, è citata anche nella decisione 2003/33/Ce relativa ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. In questa decisione europea sono (coerentemente) riportati valori limite nell’eluato per i parametri considerati differenti in funzione del test di eluizione adottato.
Il Dm 3 agosto 2005, invece, fa riferimento ai test, però i valori limite nell’eluato sono riferiti unicamente ad un rapporto liquido/solido 10 l./kg.; pertanto, il riferimento a più test sta generando una notevole confusione3 .
Le categorie di discarica e il paradosso applicativo dei rifiuti non pericolosi esclusi dalla discarica per pericolosi
Tutto questo fa sì che si giunga ad una serie di problemi applicativi ed a paradossi interpretativi di vario genere e natura. Tra i tanti, si cita quello relativo al fatto che, mentre è possibile avere discariche autorizzate per ricevere un rifiuto non pericoloso in deroga (ad esempio) al parametro Doc (come sopra accennato), non sembra possibile destinare un rifiuto non pericoloso (e senza alcuna deroga) ad una discarica per rifiuti pericolosi, nonostante questa presenti (ovviamente) requisiti di maggiore sicurezza igienico-ambientale.
Questa lettura conduce, inevitabilmente, al fatto che non si pone attenzione alla caratteristica del sito di smaltimento ma (se va bene) si tratta ed inertizza il rifiuto per abbatterne il limite di cessione e conferirlo in discariche certamente meno affidabili (quelle per non pericolosi).
Anche questo deriva da una “brillante” trasposizione nazionale di un disposto comunitario. Al riguardo, infatti, la direttiva 1999/31/Ce stabilisce una cosa e il Dlgs 36/2003 ne stabilisce un’altra, e precisamente:
Direttiva 1999/31/Ce
— articolo 6, lett. b)
Dlgs 36/2003
— articolo 7, comma 4
“Gli Stati membri provvedono affinché: … solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell’allegato II siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi” “nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente”
Come è evidente, la reinterpretazione nazionale ha stravolto il senso logico del principio comunitario.
Tuttavia, in sede attuativa, il Ministro dell’Ambiente pro-tempore si rendeva conto dell’errore interpretativo e cercava di porre argine con il Dm 3 agosto 2005.
Tale Dm, all’articolo 1, comma 4, spiega come sia consentito il conferimento di rifiuti non pericolosi in discariche per rifiuti pericolosi in virtù del superiore livello di tutela ambientale della predetta tipologia di discarica: “Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore”.
Questo concetto è già — ovviamente — contenuto nella direttiva 1999/31/Ce che, all’allegato II – criteri e procedure di ammissione dei rifiuti, secondo punto – principi generali, ultimo capoverso, recita: “I criteri per l'ammissione dei rifiuti basati sulle loro caratteristiche devono essere in generale i più completi possibile per le discariche di rifiuti inerti, mentre possono esserlo di meno per quelle di rifiuti non pericolosi e meno ancora per le discariche di rifiuti pericolosi, dato il più elevato livello di protezione ambientale degli ultimi due tipi".
Alla luce del dato normativo vigente, come appena reso evidente, si ritiene possibile che un rifiuto, classificato “non pericoloso”, possa essere avviato a smaltimento in discarica autorizzata per rifiuti pericolosi se in possesso delle caratteristiche analitiche di ammissibilità specifiche per quel sito.
Tuttavia, non va dimenticato che il testo attuativo (Dm 3 agosto 2005) dispone una cosa diversa da quella stabilita dalla fonte primaria (Dlgs 36/2003), il che a rigore potrebbe comportare la non applicazione di tale fonte primaria.
Comunque, non va sottaciuto che la carente applicazione di tale possibilità potrebbe comportare una serie di intuibili problemi (economici e non) a carico di una lunga serie di soggetti.
È appena il caso di ricordare che a norma dell’articolo 263 (ex articolo 230) e 4, comma 3 Trattato Ue i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che ad essi derivano dall’ordinamento giuridico comunitario. La tutela giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche che non possono impugnare direttamente gli atti comunitari deve essere garantita in modo efficace mediante il ricorso dinanzi ai giudici nazionali.
Questi, conformemente al principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, comma 3, Trattato Ue, sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare ed applicare le norme di procedura nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire alle dette persone di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario, eccependone l’invalidità e inducendo così i giudici a interpellare a tale proposito la Corte mediante questioni pregiudiziali (Corte di Giustizia europea, sentenza 22 marzo 2007, causa C-15/06 P, Regione Siciliana/Commissione; Racc. pag. I-2591, punto 39).
Alla luce di tale principio, laddove si insistesse, anche e non solo a livello istituzionale, circa la non recapitabilità del rifiuto non pericoloso in discarica per rifiuti pericolosi, è evidente che la strada verso procedure giudiziarie avanzate dalle imprese è più che aperta. Come al solito, però è faticosa e costosa e non se ne gioverebbe né il bilancio economico del ricorrente né l’ambiente.
Conclusioni
Quanto precede non vuole essere una difesa del concetto di discarica, anzi. La discarica deve continuare ad essere residuale ed ultimativa, tuttavia rimane necessaria per raccogliere scarti e residui di tutti gli altri impianti del modello gestionale ideale (dagli impianti di trattamento, ai termovalorizzatori, ecc.).
Quanto precede vuole essere solo una difesa del concetto di coerenza e chiarezza di una disciplina fondata su principi semplici, condivisibili ed immediatamente riscontrabili anche da parte delle Autorità di controllo.
Pertanto, si ritiene che una seria modifica legislativa (sia del Dlgs 36/2003 sia del Dm 3 agosto 2005) non sia più seriamente rinviabile.
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5/05/2009
- Abruzzo, disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti
I materiali derivanti dal crollo e dalle demolizioni degli edifici sono classificati come rifiuti urbani, con codice Cer 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
È quanto prevede l'articolo 9 del Dl 39/2009, in vigore dal 29 aprile 2009, che dispone numerose deroghe alla Parte IV del Dlgs 152/2006, a partire da quelle relative alla rimozione e al trasporto dei materiali crollati (deroga all’articolo 242 sulla bonifica dei siti e alla normativa sui rifiuti pericolosi).
L’attività degli impianti finalizzati alla gestione dei materiali può avvenire in deroga all'articolo 208, comma 15 (impianti mobili) e all'articolo 216 (operazioni di recupero); la Regione, nell’individuare i nuovi siti per le discariche, può derogare al Dlgs 36/2003.
Albo nazionale gestori (articolo 212), infine: i termini delle iscrizioni sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della Sezione regionale; alle nuove iscrizioni ci pensa il Comitato nazionale.
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27/04/2009
- Mercato interno dell’energia, approvazione definitiva
Il Parlamento europeo, con il voto favorevole dello scorso 21 aprile, ha approvato in via definitiva il terzo pacchetto di misure per il mercato interno dell’energia proposte dalla Commissione nel settembre 2007.
Il pacchetto, approvato all’unanimità dal Consiglio a gennaio, prevede cinque provvedimenti (due direttive e tre regolamenti) su energia elettrica e gas naturale, che andranno a modificare i provvedimenti già esistenti in materia e istituiranno una Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali.
I provvedimenti dovrebbero ora essere formalizzati entro l’estate o subito dopo e dovranno essere recepite dagli Stati membri entro 18 mesi dalla loro entrata in vigore.
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27/04/2009
- Mud, scadenza 30 aprile 2009
Scade il 30 aprile 2009 il termine per la presentazione della annuale dichiarazione ambientale relativa agli inquinanti gestiti nel corso del 2008.
Nessuna novità sostanziale e procedurale in relazione ad inquinanti da denunciare e soggetti obbligati alla comunicazione.
Sotto il primo profilo, oggetto della comunicazione sono i rifiuti (compresi gli elettrici ed elettronici cd. "Raee"), i veicoli fuori uso e gli imballaggi gestiti nel 2008 nonchè le emissioni ad alto potere inquinante in aria, acqua e suolo effettuate nello stesso anno passato.
I soggetti obbligati sono individuati dal Dlgs 152/2006 (rifiuti, imballaggi, veicoli a fine vita), dal Dlgs 209/2003 (altri veicoli a fine vita), al Dlgs 151/2005 (Raee), Dlgs 95/1992 (emissioni di grandi impianti industriali). La modulistica da utilizzare è, per rifiuti, imballaggi e veicoli a fine vita quella recata dal Dpcm 24 dicembre 2002 (come stabilito dalla legge di conversione del Dl 208/2008, che ha rinviato al 2010 l’operatività dei nuovi modelli previsti dal Dpcm 2 dicembre 2008), per le emissioni in atmosfera è in vece quella contenuta nel Dm 23 novembre 2001.
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14/04/2009
- Tutela acque sotterranee, pubblicato il Dlgs
Entrerà in vigore il prossimo 20 aprile 2009 il Dlgs 16 marzo 2009, n. 30 relativo alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, che recepisce la direttiva 2006/118/Cee.
Il provvedimento definisce i criteri per l’identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.
Il Dlgs arreca inoltre modifiche alla Parte terza del Dlgs 152/2006, in particolare modificando le definizioni di "buono stato chimico", "buono stato quantitativo" e "falda acquifera", previsti dall’articolo 74.
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6/04/2009
- Reach, da 1° giugno 2009 stop sostanze altamente pericolose
Scatta il prossimo 1° giugno 2009 la terza ed ultima fase della nuova disciplina sul controllo delle sostanze chimiche che porterà a pieno regime l’operatività del regolamento Ce n. 1907/2006.
Dalla data in parola, infatti, scatteranno le restrizioni (previste dal (Titolo VIII del regolamento) per la fabbricazione ed immissione sul mercato delle sostanze chimiche ad alta pericolosità. Le sostanze interessate dalle restrizioni, in quanto fonte di un rischioconsiderato inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, sono quelle definite dall'allegato XVII al regolamento in parola.
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1/04/2009
- Efficienza energetica degli edifici, in arrivo le metodologie di calcolo
CdM del 6 marzo 2009 ha definitivamente approvato il Dpr che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
Il provvedimento, che riguarda gli aspetti relativi a climatizzazione invernale e acqua calda per usi igienici, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gu per l’entrata in vigore.
Il Dpr fa parte di un più ampio pacchetto di provvedimenti, predisposti in attuazione del Dlgs 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia), che avrebbero dovuto essere approvati entro il 6 febbraio 2006.
L’attenzione si sposta ora su altri due atti in via di approvazione: un Dpr per la disciplina degli organismi certificatori (in attesa della firma ministeriale) e, soprattutto, un Dm interministeriale relativo alle procedure applicative per la certificazione energetica, contenente le Linee guida nazionali.
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1/04/2009
- Mud: dichiarazione nuova, regole vecchie
Invariati soggetti obbligati e regole da seguire per l’annuale dichiarazione ambientale in scadenza il prossimo 30 aprile 2009.
La platea dei soggetti obbligati al "740 verde" è quella prevista dalle norme sostanziali di riferimento, in relazione alla produzione e gestione di rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi nonchè alle emissioni inquinati dei grandi impianti industriali.
La modulistica da utilizzare è, in relazione a rifiuti, veicoli fuori uso ed imballaggi, quella recata dal Dpcm 24 dicembre 2002 (come stabilito dalla legge di conversione del Dl 208/2008, che ha rinviato al 2010 l’operatività dei nuovi modelli previsti dal Dpcm 2 dicembre 2008) mentre, in relazione alle emissioni in atmosfera, è quella contenuta nel Dm 23 novembre 2001.
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20/03/2009
- Acque sotterranee, definitivo il Dlgs
Approvato in via definitiva dal Consiglio del 13 marzo 2009 il Dlgs che recepisce la direttiva 2006/118/Ce in materia di protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.
Con il provvedimento in parola vengono definiti i criteri per l’identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per ll valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.
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20/03/2009
- Rifiuti speciali, la Regione non può vietarne l’ingresso nel proprio territorio
Una norma regionale che stabilisca un divieto, seppur relativo, all’ingresso nel proprio territorio di rifiuti speciali è in contrasto con l’articolo 120 Cost., che sancisce la libera circolazione di cose e persone.
La Corte costituzionale (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10) ha pertanto sancito l’illegittimità costituzionale della norma della Regione Puglia (articolo 3, Lr 29/2007) con la quale si stabilisce che nel proprio territorio possono essere smaltiti rifiuti speciali, pericolosi e non, solo a condizioni che gli impianti pugliesi siano i più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti.
Peraltro una simile disposizione, sempre a parere della Corte, si pone altresì in contrasto con quanto previsto dall’articolo 182, comma 3, Dlgs 152/2006 (che non prevede alcun divieto di smaltimento extraregionale) violando così la competenza esclusiva dello Stato nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui all’articolo 117 Cost.
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12/03/2009
- Dl 208/2008, le altre novità ambientali
Cambia il contributo di compensazione per i siti che ospitano centrali nucleari, nuova proroga per l’ampliamento delle cave nella Zps e allargamento della possibilità di scarico delle acque emunte alle operazioni di messa in sicurezza.
Sono le novità contenute nell’articolo 7-ter, 8 (comma 5-bis) e 8-quinquies del Dl 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie per la protezione ambientale, tutte aggiunte in sede di conversione del provvedimento, avvenuta ad opera della legge 27 gennaio 2009, n. 13.
Sempre in sede di conversione, inoltre, sono comparsi il nuovo articolo 7-bis, il quale prevede l’organizzazione di progetti e campagne di comunicazione per il risparmio della carta nella P.a., e il nuovo comma 2-bis dell’articolo 5, il quale prevede che il Conai acquisisca“da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi”.
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12/03/2009
- Trasporto rifiuti propri, autorizzazione (non più) sempre necessaria
A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 171/2008 (convertito con legge 205/2008) al Dlgs 152/2006 il trasporto di rifiuti propri non necessita di autorizzazione solo se destinato al gestore del servizio pubblico di Rsu.
La pregressa versione del Dlgs 152/2006, come confermato dalla Cassazione (sentenza 3 marzo 2009, n. 9465), prevedeva invece che il trasporto di rifiuti propri fosse sempre autorizzato, sia che avesse carattere di regolarità, nel qual caso l'impresa avrebbe dovuto essere iscritta nell’apposita sezione dell’Albo gestori rifiuti (cd. Iscrizione "light"), sia che avesse carattere di eccezionalità.
In quest'ultima ipotesi, infatti, il produttore avrebbe dovuto affidare lo smaltimento dei propri rifiuti a terzi autorizzati per non incappare nel reato di illecita gestione dei rifiuti di cui all’articolo 256, Dlgs 152/2006, poiché, diversamente, tale tipo di trasporto sarebbe stato esente da qualsiasi tipo di controllo.
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2/03/2009
- Nuova direttiva rifiuti, incontro a Roma
Si terrà il prossimo 31 marzo a Roma, presso la sede della Provincia, il seminario nazionale rivolto ad operatori pubblici e privati sulla nuova direttiva europea in materia di rifiuti (2008/98/Ce).
La nuova direttiva, infatti, introduce importanti novità, tra le quali ricordiamo la netta definizione dei confini tra il concetto di rifiuto quello di sottoprodotto e quella di materie prime secondarie, e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre 2010.
Tali importanti aspetti verranno analizzati dagli esperti convocati dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile al fine di promuovere la migliore attuazione della direttiva stessa.
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2/03/2009
- Stop al mercurio nelle apparecchiature di misura
L'Italia recepisce la direttiva 2007/51/Ce: a partire dal 3 aprile 2009, divieto alla commercializzazione dei termometri, manometri, barometri e sfigmomanometri contenenti mercurio e destinati alla vendita al grande pubblico.
Le restrizioni stabilite dal Dm 30 luglio 2008 (Gu 18 ottobre 2008 n. 245), tramite integrazione dell'allegato al Dpr 10 settembre 1982, n. 904 relativo alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, non si applicano alle apparecchiature utilizzate nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali, in relazione alle quali la Commissione Ce dovrà determinare, nel corso del 2009, se esistano delle alternative "tecnicamente ed economicamente realizzabili" al mercurio.
La direttiva 2007/51/Ce, ricordiamo, rientra nell'ambito del pacchetto di misure attuative della strategia comunitaria contro l'inquinamento da mercurio, approvata nel gennaio 2005 (documento COM(2005) 20 definitivo).
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18/02/2009
- Ddl conversione Dl 208/2008, spuntano le “Mps ex lege”
Sono previste da una norma che si inserisce tra il Dlgs 152/2006 ed il Dm 5 febbraio 1998, i due provvedimenti di riferimento sulle materie prime secondarie, le nuove regole che salvano da regime dei rifiuti alcune categorie di prodotti.
Il disegno di legge di conversione del Dl 208/2008 in materia ambientale approvato lo scorso 12 febbraio 2009 dal Senato ed ora all’attenzione della Camera dei Deputati, sancisce di fatto la fuoriuscita dal regime dei rifiuti per i prodotti, le sostanze e le materie stoccati presso gli impianti autorizzati che effettuano una o più operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o dalle raccolte dedicati di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.
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18/02/2009
- Mud 2009 rifiuti, nuova modulistica
La dichiarazione ambientale da effettuare entro il 30 aprile 2009 per rifiuti e prodotti immessi sul mercato nel 2008 (per gli Aee, anche nel 2007) dovrà essere redatta utilizzando moduli ed istruzioni recati dal nuovo Dpcm 2 dicembre 2008.
La nuova modulistica sostituisce, in relazione a tali categorie di inquinanti, quella contenuta nel Dpcm 22 dicembre 2004 e relative istruzioni. Per la dichiarazione delle emissioni in atmosfera continua invece a valere la modulistica recata dal Dm 23 novembre 2001.
Il novero dei soggetti obbligati al "740 verde" ruota, in particolare intorno alla produzione e gestione di rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, rifiuti elettrici ed elettronici (cd. "Raee"), apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. "Aee") ed all’effettuazione di emissioni ad alto potere inquinante in atmosfera.
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11/02/2009
- Cassazione: sempre rifiuti i rottami che necessitano di trattamenti
I rottami ferrosi che necessitano di trattamento preliminare per acquisire le caratteristiche proprie delle materie prime secondarie ed essere reimpiegate in un nuovo processo industriale sono sempre rifiuti.
Tale prescrizione, afferma la Corte di Cassazione con sentenza 13 gennaio 2009 n. 833, è sancita dal Dlgs 152/2006, sia nella versione originale sia in quella consolidatasi dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 4/2008, che ha eliminato la categoria dei “sottoprodotti ex lege”, tra i quali vi erano i rottami.
In base alla pregressa come all’attuale formulazione del “Codice ambientale”, sottolinea il Giudice di legittimità, l’esclusione dal regime dei rifiuti è assicurata unicamente a quelle sostanze e materiali che rispondono ai requisiti merceologici sancite dalle norme tecniche di riferimento.
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2/09/2008
- Rifiuti da attività estrattive: nuove regole nazionali
Adozione di un preciso piano per la gestione dei rifiuti, rispetto di regole ad hoc per il deposito ed il riutilizzo dei materiali, prevenzione degli incidenti rilevanti.
Sono le principali novità introdotte dal Dlgs 117/2008 sulla gestione dei rifiuti derivanti da attività estrattive, provvedimento emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2006/21/Ce ed in vigore dal 22 luglio 2008.
Rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 117/2008 la gestione dei rifiuti di estrazione che avviene all'interno dei cantieri estrattivi e nelle strutture di deposito dei rifiuti medesimi, ad esclusione: dei rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di estrazione; dei rifiuti di estrazione e di trattamento offshore delle risorse minerali; dell'inserimento e reinserimento di acque sotterranee ex articolo 104, Dlgs 152/2006; dei rifiuti radioattivi ex Dlgs 230/1995.
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2/09/2008
- Bonifiche dei siti inquinati, disegno di legge anti eco-mafie
Nella seduta del 1° agosto scorso, è stato approvato dal CdM un disegno di legge proposto dal Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, sul problema delle bonifiche dei territorio inquinati a causa di rifiuti scaricati abusivamente.
Il provvedimento punta a dotare le istituzioni pubbliche di adeguati strumenti di intervento con particolare riferimento a quei siti usati dalla criminalità organizzata per smaltire clandestinamente rifiuti anche tossici e nocivi, discariche abusive da cui possono derivare contaminazioni o pericoli di contaminazione, per emissioni oppure in conseguenza del percolamento di liquami nel suolo.
Il disegno di legge permette l'accesso, anche senza consenso del proprietario, ad un sito, del quale si sospetti fondatamente la possibile contaminazione - anche in quanto limitrofo o comunque prossimo ad aree adibite a discarica abusiva - per poter effettuare il prelievo e la caratterizzazione delle matrici ambientali.
Ove poi il proprietario sia inattivo o, come spesso accade, irreperibile, si prevede che, previa diffida, il Comune possa procedere all'occupazione del sito ed effettuare così gli interventi di bonifica. Obiettivo dell'intervento è non solo la tutela della risorsa ambientale ma anche un risultato in termini di maggiore equità finanziaria. Infatti ove il proprietario "irreperibile" rivendichi, a bonifiche avvenute, i propri diritti sull'area, potrà tornarne in possesso solo dopo aver integralmente ripagato le opere di risanamento che sono state effettuate da parte degli enti pubblici.
"Obiettivo della norma - spiega il Ministro Prestigiacomo - è evitare che si proceda a bonifiche di siti nelle disponibilità della criminalità organizzata. Non vogliamo fare regali alla camorra. Intendiamo procedere alla bonifica dei suoli inquinati, aree utilizzati dalle eco-mafie per il racket dei rifiuti. Ma va coniugato il risanamento dell'ambiente con la legalità. Il disegno di legge colma alcune lacune della legislazione ambientale che, specie nella realtà di alcune zone del Paese, possono diventare altrettante occasioni di elusione della legalità, consentendo l'ulteriore radicamento di culture collusive o malavitose e originando situazioni di assoluta potenziale gravità". |
2/09/2008
- Raccolta differenziata: +7,6% nei capoluoghi
Aumentano la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato (+7,6%) e la domanda di trasporto pubblico (+4,9%) e diminuiscono il consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento (-6,9%) e il consumo d'acqua per uso domestico (-2,4%). Di contro, cresce il numero di motocicli per 1.000 abitanti (+5,2%) e il consumo di energia elettrica per uso domestico (+4,5%). Sono i principali risultati dell'indagine Istat, pubblicata lo scorso giovedì sugli indicatori ambientali urbani relativi ai 111 capoluoghi di provincia italiani per l'anno 2007.
Variazioni meno sensibili si registrano per il tasso di motorizzazione (+0,6%) e per la densità di verde urbano (+0,6%), insieme ad una lieve contrazione della raccolta totale dei rifiuti urbani (-0,3%). Nel 2007 è migliorata anche la qualità dell'aria malgrado il numero di giorni di superamento del livello per il PM10 (particolato con diametro minore di 10 micron) sia ancora il doppio di quello consentito dalla normativa (D.M. 60/2002).
Infatti, nei 99 comuni che effettuano il monitoraggio del PM10, le centraline di qualità dell'aria hanno segnalato mediamente un numero massimo dei superamenti del limite pari a 71,4 giorni, con un decremento dell'11,3% rispetto all'anno precedente, ma sempre molto al di sopra dei 35 consentiti. |
1/09/2008
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Progetto Strategico Speciale "Valle del Fiume Po"
Si comunica che, l’Autorità di bacino del fiume Po, in data 1 settembre 2008 ha dato avvio alla fase di consultazione pubblica della Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Strategico Speciale Valle del fiume Po (avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 settembre 2008), in adempimento di quanto previsto dall’art. 14, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), come modificato dal D. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale). La fase ha una durata di 60 giorni e terminerà il 30 ottobre 2008. Gli elaborati sottoposti a consultazione pubblica sono la proposta di Progetto Strategico Speciale "Valle del fiume Po", il relativo Rapporto Ambientale nonché la Sintesi non tecnica. |
1/09/2008
- "Seveso-bis", ricorso della Commissione Ue contro l'Italia
I dati trasmessi confermano che non tutti gli stabilimenti obbligati sono dotati dei piani di emergenza esterni, necessari per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti; parola alla Corte di Giustizia Ue.
Le censure mosse da Bruxelles riguardano la inosservanza della direttiva 96/82/Ce (cd. "Direttiva Seveso bis", come modificata dalla direttiva 2003/105/Ce) nella parte in cui prevedeva l'adozione, entro il 2002, dei piani di emergenza esterni nelle zone limitrofe ad alcuni stabilimenti industriali nei quali si trovano grandi quantità di sostanze pericolose.
La presentazione del ricorso da parte dell'Esecutivo Ue (effettuata il 22 maggio 2008, causa C-218/08), segue alla valutazione delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, in risposta al parere motivato che l'esecutivo Ue aveva inviato a Roma nell'ottobre dello scorso anno.
Le linee-guida per la predisposizione dei piani di emergenza esterni, ricordiamo, sono contenute nel Dpcm 25 febbraio 2005.
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1/09/2008
- Ferrovie, dall'Ue nuove misure antirumore
Diritti di accesso differenziati in base all'impatto acustico, nuovi limiti massimi di inquinamento, incentivi per aggiornamento e innovazione.
Queste le misure proposte della Commissione europea a Parlamento e Consiglio Ue lo scorso 8 luglio 2008 per contenere il rumore prodotto dal parco rotabile esistente.
Le nuove misure, contenute in una Comunicazione inviata alle Istituzioni (Com_2008_432_def) coincidono con l'introduzione di corrispettivi più elevati per l'utilizzo delle linee ferroviarie da parte dei carri con maggiori emissioni rumorose, l'adozione di nuovi limiti massimi di emissione acustica da adottare nei "punti caldi" delle rete europea, nell'impegno dell'Ue a sostenere tramite gli strumenti di finanziamento in corso (tra i quali "Life+") ricerche di settore e progetti dimostrativi.
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1/09/2008
- Sottoprodotto, necessari tutti i requisiti
La qualificazione come sottoprodotto e la contestuale esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera solo nelle ipotesi in cui sussistano tutti i requisiti richiesti dall'articolo 183, lettera p), Dlgs 152/2006.
Allorché manchi anche solo uno di tali requisiti, ciò comporta l'assoggettamento del materiale in questione alla disciplina sui rifiuti: così precisa la Corte di Cassazione con la sentenza 4 luglio 2008, n. 27085.
Gli sfridi di produzione, che pacificamente sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 185, Dlgs 152/2006, nel caso di specie sono quindi da considerarsi rifiuti, e non sottoprodotti per la mancanza di certezza circa la riutilizzazione e l'impiego diretto da parte dell'impresa.
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25/08/2008
- Reach, istruzioni per utilizzatori a valle ed identificazione sostanze
Pubblicate dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche due guide per la corretta denominazione delle sostanze chimiche e l'adempimento degli obblighi di imprese e professionisti utilizzatori delle medesime.
Le nuove istruzioni, messe a punto in base al regolamento Ce n. 1907/2006 ed alla direttiva 2006/121/Ce (e disponibili al sito web www.echa.europa.eu), guidano i soggetti interessati alla necessaria identificazione delle sostanze chimiche al fine del loro utilizzo e chiariscono il contenuto degli obblighi di controllo rischi ed informazione all'interno della catena di approvvigionamento che incombono sugli utilizzatori a valle.
La nuova disciplina comunitaria "Reach" (acronimo di "Registration, Evalutation and Authorization of Chemical substances") è in vigore dal 1° giugno 2007 ed impone precisi obblighi a fabbricanti, importatori ed utilizzatori delle sostanze chimiche.
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25/08/2008
- Export rifiuti, modifiche al regolamento 1418/2007/Ce
Uno Stato che intenda accettare spedizioni di rifiuti a fini di recupero ma senza applicare ad esse la procedura di notifica preventiva di cui all'articolo 35, Reg. 1013/2006/Ce è comunque sottoposto all'articolo 18, medesimo regolamento.
La Commissione Ce ha ritenuto opportuno modificare il regolamento sull'esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi ai quali non si applica la decisione Ocse sul controllo dei movimenti trasfrontalieri di rifiuti (attraverso il Reg. 740/2008/Ce) per eliminare ogni ambiguità circa l'applicabilità a tali spedizioni quantomeno della procedura di cui all'articolo 18, regolamento 1013/2006/Ce.
Ricordiamo che tale procedura prevede che i rifiuti siano accompagnati da un documento firmato dal soggetto che organizza la spedizione, dal destinatario e dall'impianto di recupero e che il destinatario è responsabile dell'effettivo recupero dei rifiuti.
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